Come da art. 37 del TIQV (deliberazione ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.), tutti i fornitori luce e gas, compreso Tate, sono tenuti a comunicare ai propri clienti i livelli di qualità commerciale da rispettare e i risultati relativi all’anno precedente. Sotto ci sono le indicazioni relative ai risultati dell’anno 2024.
Sono inoltre indicati i livelli di qualità da rispettare nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli
specifici di qualità per responsabilità di Tate s.r.l. per i servizi di competenza. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo
previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene
eseguita oltre il triplo del tempo. Con Del. ARG/com 104/10 e s.m.i., l’ARERA ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità
di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di “variazione unilaterale delle condizioni contrattuali”, comporta la corresponsione da parte del Fornitore al
Cliente finale interessato, di indennizzi automatici pari rispettivamente a € 20 e € 30.
Sono inoltre previsti ai sensi del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) degli ulteriori indennizzi per il caso di mancato
rispetto della modalità di costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale:
euro 30,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza in mancanza di previo invio della raccomandata di messa in mora;
euro 20,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 6.5 delle condizioni generali di
fornitura.