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Cos'è la sospensione della fornitura luce e gas?
Cos'è la sospensione della fornitura luce e gas?

Scopri le tempistiche, le modalità e i relativi indennizzi

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Scritto da Dalia
Aggiornato oltre una settimana fa

La costituzione in mora rappresenta il primo formale avviso di invito a provvedere al saldo della somma dovuta e indicata nel documento. Se il pagamento non viene effettuato è possibile provvedere senza ulteriori avvisi la sospensione delle forniture interessate al mancato pagamento.

Sospensione della fornitura luce

Nel caso di una fornitura luce e di siti connessi in bassa tensione in linea generale entro e non oltre 25 giorni di calendario dalla data di emissione della costituzione in mora può partire la richiesta di sospensione. In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, ci riserviamo purtroppo il diritto, decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi, di richiedere all'impresa distributrice la sospensione delle forniture interessate.

Tuttavia prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione di potenza, qualora non avessimo ancora ricevuto il pagamento, verrà effettuata la sospensione totale della fornitura coinvolta.
Inoltre, se la situazione di debito del cliente dovesse persistere, potremmo procedere con altre misure, tra cui la risoluzione contrattuale, il recupero del credito, con aggravio di oneri e spese nei confronti del cliente e della procedura di indennizzo (Cmor).

Sospensione della fornitura gas

Nel caso di una fornitura gas, decorsi i 40 giorni di calendario dall'invio della costituzione in mora e gli ulteriori 3 giorni lavorativi, qualora non avessimo ancora ricevuto il pagamento, verrà effettuata la sospensione totale della fornitura coinvolta.
Inoltre, come nel caso della luce, se il debito dovesse persistere potremmo essere costretti a procedere con altre misure, tra cui la risoluzione contrattuale, il recupero del credito, con aggravio di oneri e spese nei confronti del cliente e della procedura di indennizzo (Cmor).

Ci teniamo a sottolineare che siamo tenuti a corrispondere al cliente eventuali indennizzi automatici per importo pari a:

  • 30€, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

  •  20€, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna; il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi sopracitati di indennizzi automatici non può essere richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

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