Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme)
L’EU ETS (European Emission Trading Scheme) è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, rappresentando lo strumento principale adottato dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.
L’obiettivo è incentivare l’uso di tecnologie più efficienti e combustibili sostenibili. Questo sistema è stato istituito e regolamentato dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).
Il sistema ETS2
Nell’ambito della revisione della Direttiva ETS, il D.lgs. 47/2020, art. 42-ter, modificato e integrato dal D.lgs. 147/2024, ha introdotto un nuovo sistema di scambio di emissioni denominato ETS2.
L’ETS2, pur essendo parallelo all’EU ETS, opera in modo distinto ed è stato progettato per gestire le emissioni di CO₂ nel settore degli edifici, nel trasporto su strada e in altri comparti, principalmente rappresentati da piccole e medie imprese non incluse nell’attuale EU ETS. Il sistema prevede meccanismi di stabilizzazione del prezzo e identifica come soggetti regolamentati coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) per fini di combustione nei settori interessati.
Tempistiche di attuazione dell’ETS2
L’entrata in vigore dell’ETS2 è prevista per il 2027, ma già dal 2025 saranno avviate attività di monitoraggio e segnalazione delle emissioni.
A partire dal 2028, gli emettitori di CO₂ operanti nei settori regolamentati dovranno compensare le proprie emissioni attraverso l’acquisto di quote, sostenendo il costo di una quota di emissione per ogni tonnellata di CO₂ generata.
Nel corso del 2025, sarà avviata una fase di monitoraggio preliminare, durante la quale i soggetti regolamentati, tra cui aziende di rivendita di gas naturale come Tate S.r.l., saranno tenuti a quantificare e comunicare alla Commissione Europea le emissioni di CO₂ in base ai volumi di gas consumati dai propri clienti finali. Questo processo avverrà in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 2018/2066.
Obblighi per i soggetti regolamentati nell’ETS2
I soggetti regolamentati dall’ETS2 devono adempiere ai seguenti obblighi principali:
Autorizzazione alle emissioni:
A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un’apposita autorizzazione per operare nelle attività regolamentate e garantire il rispetto delle normative sullo scambio di quote di emissione.
Comunicazione delle emissioni:
Dal 2025, entro il 30 aprile di ogni anno, sarà obbligatorio trasmettere alla Commissione Europea i dati sulle emissioni dell’anno precedente, come previsto dal Regolamento UE 2018/2066.
Approfondimenti e riferimenti normativi
Per maggiori dettagli, è possibile consultare i seguenti riferimenti ufficiali:
L'elenco completo dei codici ISIC rev 3.1 è disponibile al seguente link.
Per approfondire i dettagli relativi alla normativa ETS 2 e ai settori regolamentati, puoi scaricare i seguenti documenti ufficiali:
Elenco completo dei codici CRF
Codici utilizzati per classificare le fonti di emissione di gas a effetto serra.
Allegato 1 alla direttiva 2003/87/CE
Indica i settori e le attività regolamentati dalla direttiva EU ETS.
Dichiarazione per verifica applicazione ETS2
Dichiarare gli usi del gas sui punti di fornitura della tua ditta/società ai fini ETS.