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ETS: Normativa e Obblighi per i Soggetti Regolamentati
ETS: Normativa e Obblighi per i Soggetti Regolamentati
Aggiornato oltre 3 settimane fa

Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme)

L’EU ETS (European Emission Trading Scheme) è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, rappresentando lo strumento principale adottato dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

L’obiettivo è incentivare l’uso di tecnologie più efficienti e combustibili sostenibili. Questo sistema è stato istituito e regolamentato dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).

Il sistema ETS2

Nell’ambito della revisione della Direttiva ETS, il D.lgs. 47/2020, art. 42-ter, modificato e integrato dal D.lgs. 147/2024, ha introdotto un nuovo sistema di scambio di emissioni denominato ETS2.

L’ETS2, pur essendo parallelo all’EU ETS, opera in modo distinto ed è stato progettato per gestire le emissioni di CO₂ nel settore degli edifici, nel trasporto su strada e in altri comparti, principalmente rappresentati da piccole e medie imprese non incluse nell’attuale EU ETS. Il sistema prevede meccanismi di stabilizzazione del prezzo e identifica come soggetti regolamentati coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) per fini di combustione nei settori interessati.

Tempistiche di attuazione dell’ETS2

L’entrata in vigore dell’ETS2 è prevista per il 2027, ma già dal 2025 saranno avviate attività di monitoraggio e segnalazione delle emissioni.

A partire dal 2028, gli emettitori di CO₂ operanti nei settori regolamentati dovranno compensare le proprie emissioni attraverso l’acquisto di quote, sostenendo il costo di una quota di emissione per ogni tonnellata di CO₂ generata.

Nel corso del 2025, sarà avviata una fase di monitoraggio preliminare, durante la quale i soggetti regolamentati, tra cui aziende di rivendita di gas naturale come Tate S.r.l., saranno tenuti a quantificare e comunicare alla Commissione Europea le emissioni di CO₂ in base ai volumi di gas consumati dai propri clienti finali. Questo processo avverrà in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 2018/2066.

Obblighi per i soggetti regolamentati nell’ETS2

I soggetti regolamentati dall’ETS2 devono adempiere ai seguenti obblighi principali:

  • Autorizzazione alle emissioni:

A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un’apposita autorizzazione per operare nelle attività regolamentate e garantire il rispetto delle normative sullo scambio di quote di emissione.

  • Comunicazione delle emissioni:

Dal 2025, entro il 30 aprile di ogni anno, sarà obbligatorio trasmettere alla Commissione Europea i dati sulle emissioni dell’anno precedente, come previsto dal Regolamento UE 2018/2066.

Approfondimenti e riferimenti normativi

Per maggiori dettagli, è possibile consultare i seguenti riferimenti ufficiali:

L'elenco completo dei codici ISIC rev 3.1 è disponibile al seguente link.

Per approfondire i dettagli relativi alla normativa ETS 2 e ai settori regolamentati, puoi scaricare i seguenti documenti ufficiali:

Elenco completo dei codici CRF

Codici utilizzati per classificare le fonti di emissione di gas a effetto serra.

Allegato 1 alla direttiva 2003/87/CE

Indica i settori e le attività regolamentati dalla direttiva EU ETS.

Dichiarazione per verifica applicazione ETS2

Dichiarare gli usi del gas sui punti di fornitura della tua ditta/società ai fini ETS.

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